Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.
L'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radio televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.
Requisiti soggettivi:
Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli articoli 65 e 66 della L. R. 6/2010 così come modificati dalla L.R. 3/2011.
È possibile nominare un delegato alla somministrazione anche se il richiedente è persona fisica.
Requisiti oggettivi:
Il locale deve essere conforme alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e deve possedere il requisito della sorvegliabilità così come stabilito dal D.M. n. 564/1992.
Per avvio dell'attività:
L'avvio di una nuova attività è soggetta a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (scia modello A) + scheda 1, scheda 2, scheda 5 e autocertificazione impatto acustico
Per subingresso/modifica dei soggetti titolari dei requisiti: scia modello B + scheda 2
Per trasferimento/variazione di superficie di somministrazione: scia modello A, scheda 1, scheda 5, autocertificazione impatto acustico
Per cessazione/variazione ragione sociale: scia modello B
La scia consente l'immediato avvio dell'attività
art. 69 L.R. n. 06/2010 e s.m.i.
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione CC n. 32 del 13.04.2007.
Delibera CC n. 71 del 17.12.2012 Adeguamento della disciplina comunale ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione amministrativa.













